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Statuto

STATUTO

“GLI EX DEL LICEO SALVEMINI”

 

Art. 1. Denominazione e sede.

 

E’ costituita, nel rispetto dell’art. 36 e ss. del Codice Civile, l’associazione denominata: “Gli ex del Liceo Salvemimi” (“GELS” o l’”Associazione”), con sede in via Sant’Antonino 3, 80067 Sorrento (NA).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2 Finalità.

  1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

  2. Le finalità che si propone sono in particolare quelle di promuovere:

    1. a)  i rapporti tra i soci, e tra questi e il Liceo e i contesti professionali;

    2. b)  l’immagine dei diplomati del Liceo Scientifico G. Salvemini, le loro specificità

      culturali, mediante opportune iniziative orientate alla loro crescita professionale

      e a quelle degli studenti del Liceo;

    3. c)  collaborare con il Liceo al fine di favorire l’orientamento universitario degli

      studenti, la loro formazione e crescita professionale.

 

ART. 3 Soci.

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche, diplomate al liceo scientifico G. Salvemini, che ne condividono gli scopi e le finalità, e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

    Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare

    le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

  3. Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente a valutare l’accoglimento della

    domanda di ammissione a nuovo socio.

  4. Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

onorari: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a

favore dell’Associazione.

  1. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

  2. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

ART. 4 Diritti e doveri dei soci.

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività

    prestata.

  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e

    l’eventuale regolamento interno.

  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in

    modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5 Recesso ed esclusione del socio.

  1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Consiglio Direttivo, che comunicherà prontamente all’Assemblea.

  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

  3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
    E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

ART. 6 Organi sociali.

1. Gli organi dell’Associazione sono:

  • -  Assemblea dei soci;

  • -  Consiglio Direttivo; - Presidente.

- Vice Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

ART. 7 Assemblea.

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne

    fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato

    per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando

    il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata

    per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 8 Compiti dell’Assemblea.

 

1. L’assemblea deve:

  • -  approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;

  • -  fissare l’importo della quota sociale annuale;

  • -  determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  • -  approvare l’eventuale regolamento interno;

  • -  deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei

    soci;

  • -  eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

  • -  deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo

    esame dal Consiglio Direttivo.

    ART. 9 Validità Assemblee.
     

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

  2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti

    e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 dei soci.

 

ART. 10 Verbalizzazione.

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 11 Consiglio direttivo.

  1. Il consiglio direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall’assemblea dei soci, tra i propri componenti. E’ rimessa al Consiglio Direttivo la decisione di allargare la proprio componente con delibera da approvare a maggioranza dei suoi componenti e salvo successiva approvazione da parte dell’Assemblea.

  2. Il consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

  3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

  4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati.

  5. All’interno del Consiglio Direttivo sono eletti il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario (i) dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, (ii) redige i verbali delle riunioni, (iii) attende alla corrispondenza. Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

ART. 12 Presidente e Vice Presidente.

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

  2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

ART. 13 Risorse economiche.

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote e contributi dei soci;

  2. contributi di privati,

  3. eredità, donazioni e legati;

  4. altre entrate compatibili con la normativa in materia

  1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

    gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

  2. L’Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

 

ART. 14 Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario.

  1. L’esercizio finanziario dell’Associazione è fissato dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo, per ogni anno a venire. Esclusivamente per il primo anno di costituzione dell’Associazione, l’esercizio sarà determinato dalla data di costituzione al 31 agosto 2018.

  2. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1° settembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

  3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni socio.

  4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

  2. L’Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

 

ART. 16 Disposizioni finali.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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